Possiedo due appartamenti destinati ad affitti brevi ma non opera in forma imprenditoriale. Devo comunue richiedere il CIN oppure ne sono esentato?
Le confermo che deve chiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale): questo nuovo adempimento è previsto anche nel caso in cui l’attività di affitto breve non sia esercitata in forma imprenditoriale.
Il riferimento normativo è l’articolo 13-ter del decreto legge 145/2023, convertito nella Legge 191/2023, in base al quale l’obbligo di rilascio del CIN riguarda:
- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 50/2017;
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il sopra citato articolo 4 del DL 50/2017 riguarda proprio gli affitti brevi in forma non imprenditoriale. Di conseguenza, direi che nel suo caso c’è l’obbligo di CIN. Lo specifica il comma 1 dell’articolo 13-ter della Legge 191/2023:
Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 (la presenza di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio e di estintori portatili a norma di legge, ndr).
Il Codice va richiesto con procedura telematica al ministero del Turismo (sono previste dalla stessa legge norme di coordinamento con le precedenti regole regionali al fine di uniformare il ricorso a codici di identificazione degli immobili affittati ai turisti); dopo il rilascio va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva.
Va indicato anche in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato (i gestori dei portali di intermediazione hanno a loro volta l’obbligo di segnalarlo). L’adempimento è indicato al comma 6 dell’articolo 13-ter:
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz