Nel caso di separazione/divorzio, chi la deve inserire nella DSU ai fini ISEE la ex casa coniugale in comproprietà al 50% assegnata dal giudice ad un solo coniuge? Un CAF mi dice che la deve inserire solo l’ex coniuge assegnatario, un altro mi dice ognuno la sua quota di possesso. Quali sono i riferimenti normativi per dirimere la questione?
Deve dichiarare il suo 50% di possesso anche se il diritto di abitazione è dell’altro coniuge dopo la separazione. Nel caso in cui l’immobile resta “prima casa” per uno dei due coniugi (in quanto tale resterà esente dall’IMU. Questo vale anche per l’altro coniuge.
Ma nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che si compila per chiedere l’ISEE, lei indicherà comunque di essere proprietario del 50% dell’immobile coniugale. Le istruzioni alla compilazione non prevedono in questo senso un’esenzione.
La regola di base è la seguente: i due coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se vivono in due posti diversi, con una serie di eccezioni fra qui quella in cui vi sia già un provvedimento di separazione o di divorzio firmato da un giudice.
In quest’ultimo caso, che è appunto il vostro, rileva la sentenza divorzile. In base alla quale lei è proprietario del 50% di un immobile, che quindi deve continuare a dichiarare pur non pagando le relative tasse (l’IMU), perchè si tratta della casa coniugale su cui ha diritto di residenza l’altro coniuge.
Ma non ci sono esenzioni dichiarative.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz