Un fabbricato accatastato A3, a seguito di sopralluogo di unità tecnica comunale, è stato dichiarato inagibile: si può ritenere totalmente esente dal pagamento IMU?
Nel caso dei fabbricati inagibili, l’IMU è ridotta del 50% per tutto il periodo in cui sussiste l’impossibilità di utilizzo dell’immobile in base alla perizia effettuata dai tecnici comunali.
Lo prevede il comma 747 della legge 160/2019, che elenca una serie di tipologie di immobili ai quali si applica lo sconto IMU del 50%. Fra questi, rientrano «i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione».
Esenti IMU sono gli immobili collabenti, che non sono semplicemente inagibili ma anche privi di rendita catastale pur essendovi iscritti (in categoria F2). Essendo fondamentalmente dei ruderi, non producono reddito e non sono soggetti a IMU.
Ma non sono assimilabili agli immobili dichiarati inagibili, che invece mantengono la propria categoria catastale. E, pur avendo uno sconto IMU determinato dal fatto che non sono utilizzabili, pagano almeno una parte dell’imposta sugli immobili.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz