Allo scadere della contratto di affitto, in quali casi il locatore può trattenere o restituire solo in parte il deposito cauzionale versato a inizio locazione? Cosa afferma la giurisprudenza a tale proposito?
Il deposito cauzionale può essere trattenuto se l’inquilino non ha pagato il canone o le spese condominiali. Può anche servire a coprire eventuali danni arrecati all’immobile, ma in questo caso il padrone di casa non può automaticamente trattenute una quota della cauzione.
Deve presentare una causa, e sarà il giudice a stabilire se effettivamente ci sono danni che l’inquilino è tenuto a rimborsare. In ogni caso, le regole dovrebbero essere esplicitate nel contratto di affitto.
Il riferimento legislativo fondamentale è l’articolo 11 della legge 392/1978. Questa norma stabilisce semplicemente che il deposito cauzionale non possa essere superiore a tre mensilità del canone, e che indica che produce interessi legali da corrisponderei alla fine di ogni anno. Per quanto riguarda l’impossibilità di trattenere somme per danneggiamenti senza che ci sia un pronunciamento giudiziale, rileva invece un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il sindacato inquilini AIDA (associazione inquilini diritti dell’abitare) segnala sul proprio portale che il deposito cauzionale va restituito con la riconsegna delle chiavi e dell’appartamento, e aggiunge che il locatore non può trattenere il deposito cauzionale per danni all’immobile senza proporre un’apposita domanda giudiziale.
Posso aggiungere che, trattandosi di un rapporto fra due parti, se queste sono d’accordo su un eventuale risarcimento dovuto non si pone il problema.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz