Per un errore documentale, nella Piattaforma Cessione Crediti dell’A.d.E. (Monitoraggio Crediti tracciabili) il mio credito risulta come RIFIUTATO. Qualora il mercato riapra, per la mia eventuale cessione sarà dovuto il pagamento della remissione in bonus da 250 euro? Nel frattempo, con l’A.d.E. posso o devo fare qualcosa?
Per sbloccare la cessione dei crediti incagliati, come noto, si può utilizzare l’istituto della remissione in bonis pagando la somma di 250 euro in relazione alle spese 2022 e alle rate residue 2020 e 2021: in questi casi, la Comunicazione al Fisco sulla cessione potrà essere effettuata entro novembre 2023 – anche se l’accordo di cessione non era ancora concluso al 31 marzo 2023 – utilizzando la “remissione in bonis” e pagando quindi una sanzione di 250 euro.
Per la remissione in bonis relativa alla Comunicazione di cessione, le casistiche sono comunque molteplici.
La circolare 33/2022 dell’Agenzia delle Entrate specifica che la trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (il 30 novembre) «è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata».
Mi pare che sia il suo caso. Ci sono però una serie di vincoli: devono sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta; il contribuente deve avere tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (in particolare, se ci sono un accordo o una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione); non sono già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo.
In questi casi è versata la misura minima della sanzione prevista. Che è pari a 250 euro.
Non credo che sia necessario effettuare altri passaggi con l’Agenzia delle Entrate, la remissione in bonis è un atto concludente rispetto alla Comunicazione.
Tornando a quanto anticipato sopra, l’occasione per ricordare che, limitatamente al 2023, la remissione in bonis è consentita anche se il contratto di cessione del credito verso banche o intermediari finanziari abilitati è stato concluso dopo il 31 marzo. Lo prevede il dl 11/2023 (articolo 2-quinquies), ovvero il provvedimento legislativo che di fatto ha stoppato le cessioni dal 17 febbraio scorso, per consentire l’effettuazione dell’operazione a chi ha effettuato i lavori nel 2022 e poi non è riuscito a cedere i crediti a causa dell’ingolfamento del mercato.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz