Mia moglie è titolare di soli redditi da fabbricati (il 50% della prima e seconda casa) per un importo complessivo di 498 euro. In base all’articolo 11, comma 2-bis e all’articolo 25 del Tuir (esenzione per soli redditi fondiari sotto i 500 euro), è prevista anche l’esenzione IMU sulla seconda casa?
L’IMU sulla seconda casa che non risulti essere dimora principale è sempre dovuta e non sono previsti casi di esclusione. Il riferimento legislativo è la legge di Stabilità 2020: il comma 740 della legge 160/2019 stabilisce infatti che il presupposto impositivo per l’imposta è il possesso di immobili.
Le norme a cui lei fa riferimento non consentono di ipotizzare ulteriori esenzioni. Il comma 2-bis dell’articolo 11 del Testo unico imposte sui redditi si riferisce all’esenzione IRPEF (non IMU) per chi ha solo redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro. Il successivo articolo 25 del Tuir definisce i redditi fondiari del caso.
L’esenzione IMU sulla seconda casa potrebbe scattare soltanto nel caso in cui tale immobile sia residenza anagrafica o dimora abituale effettiva rispetto a quella dell’altro coniuge nella “prima casa”. In pratica, può scattare l’agevolazione per entrambi ma solo le le sue case risultino ciascuna abitazione principale.
Se non è questo il vostro caso, allora sua moglie – in qualità di titolare del 50% di una semplice seconda casa – dovrà pagare la relativa imposta sugli immobili, applicando l’aliquota prevista dal Comune in cui si trova l’immobile.
=> IMU ed esenzione IRPEF in Dichiarazione Redditi
L’unica eccezione è rappresentata dalla prima casa non di lusso. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, precisa la legge, «non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unita’ abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi