Per una tassa (contributo di solidarietà) per extraprofitti energetici da 850 euro, da versare entro luglio nei casi previsti, cosa accade se tale importo viene frazionato in 5 rate?
La cosiddetta tassa sugli extraprofitti non è rateizzabile. La circolare 4/2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce: «il contributo di solidarietà […] deve essere versato, in via generale, in un’unica soluzione, entro un termine che varia in funzione della data di chiusura dell’esercizio». C’è quindi una esplicita disposizione che vieta il pagamento dilazionato.
Ci sono poi una serie di casistiche che riguardano il modo in cui le imprese determinano il periodo d’imposta.
Il termine per il versamento è il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Quindi, se questa coincide con l’anno solare, il termine è il 30 giugno. Se invece si avvalgono dei maggior termini per approvare il bilancio, il termine è il mese successivo all’approvazione e comunque entro il 31 luglio.
Ai «fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi». Inoltre, per il ritardato versamento del contributo dovuto non si può più beneficiare del ravvedimento operoso e si applica la sanzione per omesso versamento in misura doppia (cfr.: articolo 42 del dl 9 agosto 2022, n. 115).
Sono tenuti al pagamento del contributo tutti i contribuenti IRES con l’eccezione degli enti non commerciali, che nel periodo d’imposta precedente al 1° gennaio 2023 hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi dalle seguenti attività:
- produzione di energia elettrica e di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita
- rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale,
- produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi,
- importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi,
- introduzione nel territorio dello Stato, per la rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Sono incluse le stabili organizzazioni di società estere non residenti in Italia che calcolano la soglia del 75% di ricavi considerando le sole attività esercitate sul territorio nazionale. Sono tenute al pagamento del contributo, infine, anche le società che optano per la tassazione in base alla trasparenza fiscale o al consolidato nazionale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz