Sono proprietario di un locale A10 in condominio. A maggioranza dei proprietari dei condomini, è stato votato l’intervento del Bonus 50%: sono obbligato a partecipare sulle parti private oltre che su quelle comuni? I due interventi hanno bisogno di due pratiche diverse con relative autorizzazioni e quindi appalti diversi?
La delibera condominiale riguarda esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni (rispettando tutti i vincoli di legge, compreso il fondo cassa dedicato). Di conseguenza, lei è obbligato a partecipare a questi lavori, sulla parte di sua spettanza.
Non c’è invece nessun obbligo sulle parti private, che fra l’altro non sono inserite fra i lavori condominiale con diritto al bonus ristrutturazioni.
Mi spiego meglio: la detrazione è prevista sulle parti condominiali e sulle singole unità abitative. Nel primo caso, si applica anche alla manutenzione ordinaria, esclusa invece per i lavori riferiti alle singola unità immobiliari.
La Guida alle ristrutturazione edilizia dell’Agenzia delle entrate specifica che, nel caso dei lavori condominiali, rilevano le parti comuni. Che vengono anche elencate:
- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comuni;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Dunque, nel suo caso la delibera può avere ad oggetto solo lavori relativi alle parti condominiali sopra indicate.
La scelta di effettuare opere di ristrutturazione anche sulla singola unità immobiliare e sulle parti private del condominio, non spetta all’assemblea ma al singolo condòmino, ma è bene ricordare che riguarda esclusivamente le unità immobiliari residenziale.
Un immobile accatastato come A/10, quindi come ufficio, non è ammesso al bonus 50% per le ristrutturazioni, a meno che non sia previsto nel progetto un cambio d’uso.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz