Se l’inquilino non ha pagato l’affitto, sottoscritto con contratto che prevede la cedolare secca, in quanto proprietario devo comunque pagare entro la scadenza di legge l’imposta sostitutiva? Con quale modalità ed entro quale termine?
Può non pagare le tasse sull’affitto non percepito a condizione che abbia inviato un’ingiunzione di pagamento oppure ci sia una procedura di sfratto.
Il riferimento legislativo è l’articolo 26 del Tuir, testo unico imposte sui redditi (DPR 917/1986). In base al quale «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento».
La morosità non è dunque motivo sufficiente per non pagare le tasse sulle locazioni, che va versata indipendente dall’effettiva percezione del canone senza che vi sia un atto formale che lo comprovi.
C’è poi un’ulteriore norma, il dl 41/2021, in base al quale la sopra citata regola sulla non imponibilità dei canoni non pagati vale dal primo gennaio 2020.
Quindi, in base al combinato di queste due leggi, direi che se la morosità di cui lei parla si riferisce a un periodo successivo al primo gennaio 2020 lei deve inviare un’ingiunzione di pagamento, e in questo modo non dovrà pagare la cedolare secca.
Un’alternativa al provvedimento di sfratto, per l’esenzione IRPEF sulla locazione di un immobile in cui l’inquilino non paga l’affitto, può anche essere la risoluzione del contratto. Per canoni non incassati in periodo precedenti al recesso si applicherebbe il recupero tramite credito di imposta.
=> Esenzione IMU per morosità: domanda di rimborso al Comune
In considerazione della complessità della materia e di possibili ulteriori disposizioni locali, le consiglio in ultima analisi di chiedere un parere tecnico, rivolgendosi anche a un’associazione di proprietari di casa.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz