Sono una mamma casalinga e residente a Torino al momento all’estero e, per motivi di salute, non posso tornare in Italia. Se partorisco all’estero posso poi richiedere il bonus mamme disoccupate (l’assegno di maternità dei Comuni erogato dall’INPS) entro 6 mesi dalla nascita?
L’assegno di maternità concesso dai Comuni richiede la residenza in Italia. La prestazione è accessibile su domanda da presentare al proprio ente di riferimento (nel suo caso, il Comune di Torino) entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Se lei non ha spostato la residenza ma si trova all’estero temporaneamente, ha comunque diritto all’assegno di maternità.
La prestazione, lo ricordiamo, spetta non soltanto in base al requisito di residenza ma anche entro determinati limiti di reddito (ISEE fino a 19mila 185,13 euro). Il Bonus mamma va richiesto al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L’importo 2023 è pari a 1.917,30 euro, versati in cinque mensilità da 383,46 euro. Lo strumento è gestito dal Comune, al quale si inoltra richiesta, ma è pagato direttamente dall’INPS.
Se il motivo per cui non rientra in Italia per partorire è una gravidanza a rischio o la necessità di cure mediche somministrate nel luogo in cui si trova adesso, questo non rileva ai fini della prestazione nella misura in cui lei conta di rientrare poi a breve e di mantenere lòa residenza italiana. Se invece la sua situazione configura un’ipotesi di trasferimento all’estero, allora il caso è diverso perché non ci sarebbe più diritto al bonus mamma.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz