Sono residente all’estero AIRE con unica casa in Italia, dove ha la residenza mia moglie. Siamo in separazione di beni e la casa è intestata solo a me. L’ufficio IMU del mio comune mi comunica che la sentenza della corte costituzionale 209/2022 non modifica lo status dell’immobile che viene considerato seconda casa con obbligo al pagamento IMU. Questo perché, pur essendo residente estero, la mia pensione viene pagata dall’INPS e questa situazione non viene modificata dalla residenza della moglie. E’ così?
La riposta del suo Comune si riferisce al fatto che, se la sua pensione fosse in regime di totalizzazione internazionale, lei avrebbe diritto a uno sconto IMU sull’unico immobile posseduto in Italia. Invece, essendo la sua pensione interamente italiana, questa agevolazione non si applica.
Non è invece esaustiva la risposta che lei ha ricevuto in merito all’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, che consente l’esenzione IMU su entrambe le abitazioni in cui abitano due coniugi con residenze diverse, perché siano rispettati i requisiti della residenza e della dimora abituale in entrambe le case.
Il problema nel vostro caso è che l’immobile è intestato soltanto a lei. Quindi, risulta come una seconda casa, sulla quale va pagata la relazione aliquota IMU senza alcuna agevolazione.
In pratica, se lei e sua moglie foste entrambi proprietari dell’immobile e quindi soggetti passivi IMU, spetterebbe l’esenzione in base alla sentenza della Corte Costituzionale ma se l’unico proprietario è lei, non si applica la possibilità di spacchettamento del nucleo familiare, perchè lei risulta essere l’unico soggetto passivo dell’imposta.
La sentenza ha corretto l’articolo 1, comma 741, lettera b, primo periodo, della legge 160/2019, nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Ed elimina poi la precedente formulazione nella parte in cui prevedeva che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare avessero diritto ad una sola agevolazione in presenza di residenze e dimore abituali diverse.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz