Sisma ed Ecobonus per ruderi ricadenti in zona produttiva si applicano solo ad abitazioni rientranti nella zona commerciale (per esempio l’abitazione del custode) oppure anche agli edifici con destinazione ufficio?
Sia per l’Ecobonus sia per il Sismabonus, l’agevolazione spetta anche agli immobili strumentali all’attività di impresa, come gli uffici. Ci sono però una serie di paletti che riguardano i ruderi (categoria catastale F2, unità collabenti).
Per quanto riguarda l’Ecobonus, un requisito fondamentale è che l’edificio sia esistente. L’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato che questo non esclude però i ruderi perché, pur essendo totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti.
E’ necessario però che abbiano determinate caratteristiche tecniche: in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Nei ruderi questo impianto può non essere funzionante, ma deve avere le caratteristiche tecniche previste dal dlgs 311/2006 (che, per esempio, esclude stufe, caminetti). Il chiarimento sull’ammissibilità dei ruderi e sulle relative regole è contenuto nella circolare delle Entrate 7/2018.
Questo requisito (la presenza dell’impianto di riscaldamento) non è invece richiesto per il Sismabonus, che quindi dovrebbe essere utilizzabile in ogni caso per le unità immobiliari collabenti.
Un utile documento di prassi è l’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 121/2021, in base al quale il Supersismabonus si può utilizzare sulle unità collabenti senza il vincolo dell’impianto di riscaldamento preesistente, a condizione che al termine dei lavori l’immobili ricada in una delle categorie agevolabili.
Ora, nel caso del Supersismabonus, l’edificio deve essere residenziale e non di lusso. Ma il normale Sismabonus, invece, si applica anche agli immobili d’impresa. Quindi, mi pare utilizzabile nel suo caso.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz