Per sbloccare un DURC o rendere un soggetto in regola per il 48bis è sufficiente la sola domanda di adesione alla Rottamazione quater oppure si deve attendere l’accettazione o il pagamento della prima rata?
Di norma, basta l’adesione alla rottamazione sia per essere considerati in regola ai fini DURC (Documento unico di regolarità contributiva) sia per gli adempimenti di cui al 48-bis del Dpr 602/1973 (verifica preliminare ai pagamenti della PA ai destinatari di cartelle esattoriali).
Per le formule di tregua fiscale 2023, la medesima agevolazione è resa possibile dalla norma primaria stessa, che prevede esplicitamente tale procedura.
Il comma 240 della Manovra (legge 197/2022), infatti, esplicita le conseguenze immediate della presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione quater (da inviare entro il 30 aprile 2023). Fra queste, ci sono le seguenti:
il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Quest’ultima norma prevede che il DURC venga rilasciato a seguito dell’adesione alla definizione agevolata.
Attenzione: il pagamento dell’intero debito o della prima rata va effettuato entro il 31 ottobre 2023; se il debitore che rispetta questa scadenza non rientra nella Rottamazione-quater (così come decade se non rispetta le successiva scadenze) e pertanto, oltre a riprendere le normali attività di riscossione, decadono anche i benefici collegati come quello DURC o verifica inadempienze di cui al 48-bis DPR 602/1973.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz