Volevo un chiarimento su come calcolate la metratura calpestabile per il pagamento TARI. Le zone come identificate al Catasto non dovrebbero essere moltiplicate per un coefficiente differente per ogni destinazione d’uso? Nel mio caso, il Comune ha invece conteggiato 104 mq totali per un appartamento di 50mq, solaio interno accessibile con scala retrattile, balcone di 8mq e garage di 20mq.
La TARI si calcola prendendo come riferimento l’intera superficie calpestabile dell’immobili, sommando le pertinenze e le parti esterne. A questo punto, si applica la tariffa prevista dal Comune, ottenendo così la quota fissa (sono coefficienti che sostanzialmente dipendono dalla composizione del nucleo familiare). E alla fine si somma anche la quota variabile (una sola volta, non aggiungendola a ogni singola pertinenza).
In questa direzione si esprimono diversi documenti di prassi. In particolare, l’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 306 del 2014, stabilisce che:
la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Significa che si sommano tutte le aree calpestabili. Dello stesso avviso anche la circolare del Dipartimento delle Finanze 1/2017, che facendo chiarezza sul meccanismo relativo alla parte fissa e a quella variabile (su cui c’erano stati errori da parte dei Comuni), propone una serie di esempi di calcolo.
In tutti i casi esaminati, per calcolare i metri quadri, viene sommata la superficie calpestabile di tutte le pertinenze. Ad esempio, per un appartamento di 80 mq con cantina di 20 mq, si calcola una superficie su cui applicare la TARI pari a 100 mq.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz