I miei suoceri vivono in un condominio composto da ville a schiera: due serie da 4 unità immobiliari più una casa a schiera singola (casa dei miei suoceri), tutte accessibili da ballatoio comune. Per i tecnici che stanno seguendo la pratica del Superbonus, la scadenza per la fine dei lavori nel caso dell’abitazione dei miei suoceri è quella riferita alle case singole, ovvero dicembre 2022: è corretto o dovrebbe invece essere considerata anch’essa parte del condominio, con scadenza al 2023?
Il condominio può essere orizzontale o verticale, quindi le villette a schiera costituite in condominio non sono considerate unità monofamiliari (con scadenza Superbonus a dicembre 2022) ma come facenti parte di un condominio (con Superbonus al 110% fino a fine 2023, poi ridotto fino a 2025).
La discriminante è se la casa dei suoi suoceri faccia parte o meno del condominio nella gestione ordinaria e non se la loro villetta sia staccata dalle altre. Se l’unità immobiliare partecipa alle spese comuni pagando la propria quota in base ai millesimi, lo stesso criterio deve applicarsi anche all’utilizzo del Superbonus. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2020, con le regole applicative del Superbonus, specifica infatti che:
il condominio può svilupparsi in senso orizzontale e verticale.
Se invece viene gestita come unità monofamiliare, con spese a parte rispetto agli altri condomini, allora sconta la norma sull’utilizzo dell’agevolazione al 110%solo fino al 31 dicembre 2022, con almeno il 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre.
Per comprendere le motivazioni addotte dai tecnici bisognerebbe conoscere eventuali ulteriori elementi che potrebbero pregiudicare l’annessione al condominio dell’unità in questione. In base agli elementi forniti, sembrerebbero non esserci ostacoli alla fruizione del Superbonus assieme agli altri condomini, con scadenze ampie.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz