Non ho capito se ci sarà ancora la possibilità di ottenere la detrazione per figli a carico (maggiorenne e senza alcuna entrata), così com’era previsto nel punto 22 del Modello 730 degli anni scorsi.
Se il figlio maggiorenne non ha diritto a rientrare nella platea dell’Assegno unico, non ci sono cambiamenti nell’utilizzo delle detrazioni precedentemente spettanti.
Se invece suo figlio ha meno di 21 anni e rientra nelle categorie degli ammessi al nuovo sussidio (studenti di un corso di formazione scolastica o professionale, corso di laurea, tirocinio o attività lavorativa e reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; giovane registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; giovane che sta solvendo il servizio civile universale), lei non può più utilizzare la “detrazione per i figli a carico” prevista dall’articolo 12 del TUIR – Testo unico imposte sui redditi (né quella per “altri familiari a carico“).
Restano invece sempre detraibili in dichiarazione dei redditi le consuete spese (mediche, sportive, di istruzione…) nei casi spettanti.
In pratica, l’Assegno unico sostituisce la “detrazione per i figli a carico” ma, se non c’è il diritto all’Assegno, resta la precedente detrazione. Pertanto, deve prima verificare la sussistenza o meno dei requisiti per l’Assegno unico e così potrà capire come dovrà comportarsi in sede di compilazione del 730 al momento di presentare la dichiarazione dei redditi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz