Atto notorio per contributo a fondo perduto: guida compilazione

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Dicembre 2021
Aggiornato 31 Maggio 2022 15:06

Alfonso chiede:

Sono un professionista, aspiro ai prossimi ristori anti-crisi ma finora non ho ricevuto alcun aiuto di stato. E’ corretto barrare le sole caselle A e B della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sezione 3.1 del Temporary Framework, senza compilare il punto 3.12 né quelli relativi agli aiuti ricevuti?

Chi compila la domanda per contributi a fondo perduto e non ha ricevuto in precedenza altri aiuti pubblici non deve barrare nessuna delle caselle del quadro A relative agli importo ricevuti e nemmeno la parte relativa alla sezione 3.12 del Temporary Framework, che riguarda gli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.

Dichiarazione aiuti di Stato Covid

Chi ha ricevuto i ristori e i contributi a fondo perduto previsti dai diversi decreti Ristori e Sostegni per le attività danneggiate dal Covid, deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in corrispondenza della tipologia dei indennizzo eventualmente utilizzato. La compilazione del quadro è richiesta anche nel caso in cui la somma totale dei contributi richiesti non superi i tetti previsti dagli aiuti di Stato.

Lei scrive di non aver ricevuto altri contributi, quindi non ha superato i tetti previsti, cosa che certifica barrando le caselle A e B in caso di aiuti previsti dalla sezione 3.1.

Per quanto riguarda la mancata compilazione del punto 3.12, sempre in relazione alla dichiarazione di atto notorio, se non la compila dichiara  che il contributo richiesto ricade nella precedente sezione 3.1, dedicata agli aiuti di importo limitato. Mi sembra quindi che sia la scelta corretta (il modulo prevede esplicitamente che questa sezione venga compilata solo da chi si trova «nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework»).

Non avendo percepito nessuno dei contributi indicati nel quadro A, non è necessario che lo compili.

Il caso del contributo perequativo

Il contributo perequativo è una sovvenzione diretta di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate in compensazione dei cali di fatturato subiti durante la pandemia da Covid. Lo ha introdotto il decreto legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis”), nella forma di contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.

Diversamente da altri ristori, però, in questo caso non è stato previsto un versamento automatico ma una procedura di domanda, con presentazione telematica, di apposita istanza da parte del contribuente con i requisiti previsti. Il Temporary Framework per l’emergenza pandemica ha definito requisiti e massimali per avvalersi degli aiuti di Stato con causale Covid.

Il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”. Chi lo ha ricevuto, ha dovuto attestare di non superare il limite massimo di aiuti di Stato previsto. Chi ha ricevuto anche altri aiuti in regime de minimis, deve inoltrare entro il 30 giugno 2022 apposita comunicazione web riepilogativa sugli aiuti percepiti, dichiarando di non aver superato i massimali complessivi.

Diversamente, è necessario restituire il contributo a fondo perduto.

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Risposta di Barbara Weisz