Per il recupero d’imposta in relazioni ad alcuni lavori condominiali, devo fare un bonifico all’amministratore: potrò ugualmente recuperare la percentuale IRPEF nei modi previsti dalla legge, se a fare il bonifico (ordinante) è una persona diversa, ossia mio padre?
La detrazione IRPEF al 50% sui lavori di ristrutturazione per immobili su cui vantano un diritto reale di proprietà spetta ai contribuenti che hanno effettivamente sostenuto le spese dei lavori di ristrutturazione e sono anche intestatari delle fatture.
E’ anche vero che il bonifico in questo caso non è quello che rileva ai fini fiscali per il diritto alla detrazione (il cosiddetto bonifico parlante, che nel caso di lavori condominiali viene effettuato dall’amministratore).
I condomini sono liberi di pagare le somme che rispettivamente devono all’amministratore utilizzando il metodo di pagamento che preferiscono.
Ma se non coincide il beneficiario, in sede di controlli potrebbero sorgere dubbi sul reale avente diritto a beneficiare dell’agevolazione. Che deve avere un diritto sull’immobile, non necessariamente di proprietà (anche di affitto, usufrutto, e via dicendo), e sostenere materialmente le spese.
Se le spese sono divise con un’altra persona (per esempio, il coniuge, o un genitore), il Bonus Ristrutturazioni spetta a ognuno in misura proporzionale alla spesa sostenuta.
Nel suo caso, invece, ci sarebbe una spesa sostenuta da persona diversa da quella che applica l’agevolazione, quindi mancherebbe un requisito che determina il diritto stesso alla detrazione fiscale.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz