Ho dovuto chiudere il mio negozio il 30 giugno, ho comunque diritto a chiedere per la prima volta il sostegno del fondo perduto, in quanto il fatturato nel periodo prescritto è calato oltre il 30%, la procedura al 6/08 non accetta però la mia partita IVA. Un dirigente AdE sostiene si tratti di un bug della piattaforma, vi risulta? O c’è il rischio di perdere questo prezioso aiuto?
Lei rientra nella platea degli aventi diritto al contributo a fondo perduto del Sostegni bis, perché la sua attività era ancora aperta allo scorso 16 maggio 2021. E’ questa la data spartiacque per poter ottenere l’indennizzo, e visto che ha chiuso a fine giugno rientra nel perimetro applicativo del ristoro per le attività stagionali, ossia con perdita di fatturato pari ad almeno il 30% sul periodo di emergenza Covid che va dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto ai 12 mesi precedenti.
Per chiedere questo contributo, previsto dal decreto Sostegni bis (DL 73/2021, articolo 1, commi da 5 a 15), bisogna presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 2 settembre. Per la risoluzione di dubbi sulla compilazione, esiste una specifica Guida. Se il suo è un problema tecnico, provi ad utilizzare un diverso canale di trasmissione, visto che ne esistono due:
- procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto”)
- software di compilazione predisposto sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante il canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi.
Bisogna anche fare attenzione ai controlli, in primis quelli che effettua il sistema dopo aver concluso l’elaborazione della domanda: in caso di incoerenza dei dati “sospende” l’istanza per ulteriori controlli. L’esito finale è comunque esposto tempestivamente al link “Consultazione esito”, nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Ad esempio, i soggetti obbligati agli adempimenti IVA devono prima aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica (Lipe) relativa al primo trimestre 2021. Non solo: l’Agenzia delle entrate, indipendentemente dal possesso del numero di Partita IVA, potrebbe considerare cessata l’attività anche prima della comunicazione formale, qualora nei fatti l’attività risulti già non esercitata.
Verifichi pertanto che nel suo caso siano pienamente soddisfatti tutti i requisiti di legge e che non si tratti di qualcosa di più complesso di un bug tecnico, per il quale potrebbe anche provare a rivolgersi ad uno sportello territoriale per fugare ogni sorta di dubbio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz