Il beneficiario della detrazione per ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR) che sta ristrutturando due immobili identificati da due particelle (che a fine lavori saranno fuse), intende avvalersi della detrazione per i lavori che fanno riferimento ad una particella e dell’opzione per la cessione del credito prevista dall’art. 121 D.L. 34/2020 per i lavori che fanno riferimento alla seconda particella. Considerato che il soggetto non ha capienza d’imposta per usufruire della detrazione per intero, può optare per la cessione del credito solo per una particella? In questo caso non si configura una cessione parziale essendo riferita ai lavori di una delle due particelle.
La cessione del credito è sempre utilizzabile per i lavori di ristrutturazione edilizia, dunque lei può liberamente scegliere se applicarla ai lavori su entrambe le unità immobiliare oppure su una sola di esse.
E’ corretta l’interpretazione da lei fornita in base alla quale, se applica la cessione del credito a una sola delle due particelle, non si configura come cessione parziale, perché di fatto riguarda l’intera agevolazione fruita per la stessa unità immobiliare. La cessione parziale prevede invece che lei ceda solo una parte della detrazione spettante sulla stessa unità immobiliare.
In definitiva, per rispondere completamente alla sua domanda, lei può comunque cedere il credito d’imposta relativo ai lavori su una delle due particelle, e applicare la detrazione per i lavori effettuati sull’altra unità immobiliare.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz