Ai fini del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 (ai quali non si richiede il requisito della perdita di fatturato o ricavi e compensi), si intende la data in cui è stata registrata la partita IVA o quando questa è diventata attiva (per l’indennizzo dello scorso anno si intendeva la registrazione)? La mia partita IVA è stata registrata nel 2018 ma è diventata attiva a luglio 2019.
Mi pare che nel caso da lei esposto non ci sia il diritto al contributo a fondo perduto secondo le regole riservate alle startup, perché rileva la data di attivazione della partita IVA, non quella in cui si inizia effettivamente ad esercitare l’attività stessa.
La norma parla specificamente di “attivazione della partita IVA”, riferendosi quindi alla pratica con la quale se ne richiede l’apertura. Il riferimento è il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) in base al quale:
ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti» di perdita del 30% di fatturato fra il 2020 e il 2019.
Diverso è invece il momento in cui ci si mette ad operare (e quindi, per esempio, il momento in cui vengono emesse le prime fatture).
Il riferimento all’apertura della partita IVA che nel suo caso è avvenuta nel 2018, ad una lettura dei dati forniti sembra escluderla dall’applicazione dei requisiti agevolati, che nella fattispecie riguardano – per le nuove Partite IVA – l’esonero dal requisito del 30% di calo dei ricavi o del fatturato desunto dalla differenza tra la media mensile 2019/2020. Faccia comunque altre verifiche per capire se sono possibili interpretazioni più estensive nel suo caso specifico.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz