Sul rinnovo dei benefici fiscali per gli impatriati, mi rimane un dubbio in merito al fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia dichiarato con il provvedimento del 3 marzo n. 60353/2021 che l’estensione debba essere richiesta al datore di lavoro inserendo la conferma di avvenuto trasferimento da AIRE a nuova residenza in Italia (quindi ignorando palesemente tutto quel che aveva dichiarato anteriormente, inclusa circolare 33/E). Che opinione ha lei?
Il suo dubbio è sensato, anche inconsiderazione del riferimento ancora esistente nel provvedimento delle Entrate del 3 marzo scorso che lei cita, che fa ancora riferimento all’iscrizione AIRE. Però, mi pare che lo stesso provvedimento (60353/2021), nel paragrafo dedicato alla richiesta al sostituto d’imposta, si limiti a richiedere l’indicazione che la residenza è stata trasferita in Italia, senza più parlare di anagrafe residenti all’estero.
La sanatoria sull’iscrizione AIRE (contenuta nel dl 34/2019) è intervenuta prima della proroga impatriati, prevista dalla manovra 2021 (legge 178/2020), quindi si riferisce letteralmente solo all’agevolazione originaria, ed anche se la proroga dell’agevolazione torna a parlare di iscritti AIRE, la precisazione nella circolare delle Entrate 3/2020, che ammette coloro che possono provare di aver avuto la residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, mira a fornire il senso della misura.
Diversamente, vorrebbe dire che il Legislatore prima abbia previsto la sanatoria per iscritti AIRE, intendendo così sanare una rigidità della norma che lasciava fuori italiani effettivamente e regolarmente residenti all’estero, poi abbia concesso una proroga in cui torna ad escluderli. Sembra più probabile che la sanatoria si intenda applicabile anche alla proroga.
Anche in considerazione del fatto che tale proroga è contenuta nello stesso dl 34/2019 che prevede l’utilizzone dell’agevolazione anche da parte dei non iscritti AIRE (la manovra 2021 ha introdotto la proroga andando a modificare l’articolo 5 del dl 34/2019 aggiungendo il comma 2-bis, ed il comma 5-ter dello stesso articolo 5 prevede poi la sanatoria per i non iscritti AIRE).
Per dirimere la questione l’unica via è quella di rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate, per avere chiarimenti definitivi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz