In materia di Superbonus, nel caso in cui al 30.06.2022 non si fosse raggiunto il 60% dei lavori, ovvero il secondo SAL, cosa accadrebbe? Decadrebbe completamente l’agevolazione del 110% anche per la parte di lavori eseguiti oppure la parte di lavori effettuata potrebbe rientrare nel 110% mentre quella restante, sempre nel rispetto dei requisiti minimi richiesti, potrebbe essere imputata ad un agevolazione differente, quale per esempio il 65% (vecchio ecobonus) o il 90% (bonus facciate)?
Per l’applicazione del Superbonus non rileva lo stato di avanzamento lavori, ma la data in cui avvengono i pagamenti. Al momento, l’agevolazione è prevista per i lavori che vengono pagati entro il 30 giugno 2022. Quindi, per rispondere con precisione alla sua domanda, ricadono nell’Ecobonus al 110% tutti gli interventi saldati entro tale scadenza. Indipendentemente dallo stato di avanzamento (SAL).
=> Ecobonus al 110%, come funziona la proroga
Tenga presente che ci sono alcuni casi in cui il pagamento può avvenire anche dopo il 30 giugno:
- interventi sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo: Ecobonus applicabile ai pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.
- interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo: Superbonus per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Negli altri casi la scadenza resta il 30 giugno. Ma ripeto, non c’è bisogno che siano terminati i lavori, solo che siano stati pagati entro questa data. I lavori pagati successivamente possono ricadere in altre agevolazioni: Ecobonus al 65% o Bonus Facciate, se ci sono i relativi requisiti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz