La possibilità di cedere il credito fiscale derivante da da interventi di cui all’art.16-bis del del Dpr 917/86 (c.d. “Bonus Ristrutturazioni”) può essere usufruita anche da residenti all’estero, proprietari dell’immobile in Italia, che non generano redditi IRPEF in Italia, sulla base della potenziale detrazione spettante parametrata all’importo delle spesa sostenuta?
Direi di si, l’opzione della cessione del credito va incontro a una serie di situazioni, come appunto quella da lei descritta. La norma che regolamenta la cessione per le ristrutturazioni edilizie è l’articolo 121 del decreto Rilancio, dl 34/2020. In base al quale hanno diritto alla cessione del credito i soggetti che nel 2020 e 2021 sostengono le spese per gli interventi ammessi a questo strumento. Fra i quali sono compresi i lavori di ristrutturazione edilizia da lei citati.
In altri termini, il titolo per avere diritto all’utilizzo di questo strumento è aver sostenuto le spese per interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali. Non rileva la residenza, quindi il fatto di essere residente all’estero non le preclude la possibilità di cedere il credito.
C’è poi un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la risposta all’interpello 60/2021, che chiarisce un ulteriore elemento. Per cedere il credito, bisogna avere un reddito imponibile. La proprietà di un immobile, la rende titolare di un reddito fondiario. E di conseguenza, lei soddisfa anche questo requisito.
L’interpello si riferisce in realtà alla possibilità di cedere il credito relativo al Superbonus, ma per estensione mi sembra si possa applicare anche al caso delle detrazioni edilizie, che sono comprese fra le fattispecie che prevedono lo sconto in fattura.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz