Siamo un impresa edile e dobbiamo applicare lo sconto in fattura ai clienti: come funziona? Come deve essere fatturato l’importo? Come si cede il credito alla banca?
Le regole sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito relativi al Superbonus (e non solo) sono in continuo aggiornamento. Il decreto legge 13/2022, ad esempio, ha abrogato l’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter aggiornando la disciplina della cessione dei crediti legati agli interventi edilizi e anti Covid. Dopo l’introduzione della quarta cessione possibile ed i correttivi del decreto Aiuti (cessione tra banca e correntista non limitata al quarto passaggio), l’ultima novità in materia è l’imminente frazionabilità dei crediti per singole annualità, così da sbloccare le vecchie pratiche rimaste ferme in banca per raggiunta capienza della capacità fiscale.
=> Calcolo cessione del credito
Come cedere il credito dopo sconto in fattura?
Il nuovo quadro normativo si applica alle comunicazioni di prima cessione inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, ammettendo fino a quattro trasferimenti, con una serie di regole precise. I bonus sono cedibili una prima volta a tutti i soggetti, mentre per le successive cessioni da parte del cessionario (come ad esempio un’azienda fornitrice che ha applicato lo sconto in fattura), resta la possibilità di due ulteriori cessioni la soltanto verso banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione. Esiste una ulteriore possibilità di cessione, riservata alle banche verso i propri correntisti, che si può applicare in qualunque momento restando però l’ultimo passaggio possibile.
Dai quattro passaggi, resta escluso lo sconto in fattura, che non si conteggia tra queste operazioni e risulta quindi “aggiuntivo“. Per il 2022, la scadenza per inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione web di prima cessione, è scaduta il 29 aprile, con proroga al 15 ottobre 2022 soltanto per le Partite IVA che presentano il Modello Redditi. Si utilizza la piattaforma di cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate e il modello aggiornato alle nuove regole.
Come si accetta lo sconto in fattura?
In tutti i casi, il beneficiario deve comunicare che sceglie di cedere il credito o di godere dello sconto in fattura, mentre l’impresa edile deve accettare di applicare lo sconto accettando il corrispondente credito.
- Lo sconto in fattura deve corrispondere alla detrazione spettante al beneficiario.
- Lo sconto applicato va indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, con la dicitura del riferimento di legge: articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Come incassare lo sconto in fattura?
Dopo aver accettato il credito, si può decidere se utilizzarlo subito in compensazione (qui il link per i codici tributo in F24). In alternativa, si può cedere il credito ad altri, compresa una banca, in cambio di liquidità. In questo secondo caso, la cosa migliore da fare è consultare tutte le diverse offerte di mercato per capire quale va maggiormente incontro alle vostre esigenze.
A quali bonus edilizi si può applicare la cessione credito?
La cessione del credito può riguardare anche altri interventi:
- recupero patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione, Articolo 16-bis del TUIR),
- efficienza energetica,
- adozione di misure antisismiche,
- recupero o restauro facciata edifici (bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019),
- installazione impianti fotovoltaici,
- installazione colonnine ricarica veicoli elettrici (Art. 16-ter DL 63/2013).
Assistenza Superbonus
In caso di cessione del credito, ci sono adempimenti vari, a partire dalla presentazione, da parte del cliente, della comunicazione al Fisco relativa all’esercizio dell’opzione, che contiene anche i dati del fornitore. Dopo aver ricevuto la notifica di questa comunicazione, potrete comunicare al Fisco la cessione del credito.
Tenete presente che in genere le banche che comprano il credito forniscono assistenza sugli adempimenti. Per utilizzare la procedura web con cui accettare il credito corrispondente allo sconto in fattura, può consultare il Manuale dell’Agenzia delle Entrate.
Altre novità normative
Dal combinato delle nuove leggi in materia di bonus edilizi, ricordiamo che dal 27 maggio 2022, i lavori di importo superiore a 70.000 euro dovranno essere eseguiti applicando i contratti collettivi del settore edile (il CCNL nazionale o quelli territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative). I professionisti che asseveranogli interventi sono soggetti a reclusione da 2 a 5 anni e sanzioni pecunarie da 50mila a 100mila euro in caso di omissioni o frodi.
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