La possibilità di cedere il credito da bonus IRPEF per interventi di cui all’art.16-bis del Tuir può essere usufruita anche da incapienti, sulla base della potenziale detrazione spettante parametrata all’importo delle spesa sostenuta (ad esempio per un forfetario che ristruttura la propria abitazione)? In pratica, per gli incapienti l’unico caso di possibile di cessione (e monetizzazione) del credito si ha quando si realizzano lavori rientranti nel Superbonus 110%?
La possibilità di cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura è stata introdotta, fra le altre cose, proprio per consentire anche agli incapienti (sotto soglia di imposizione IRPEF) di utilizzare i bonus ristrutturazione. Quindi, la risposta alla sua domanda è affermativa: la cessione del credito per i lavori di ristrutturazione edilizia è applicabile sia dagli incapienti, sia dai contribuenti forfettari (che applicano un regime fiscale con imposta sostitutiva, senza detrazioni).
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I lavori ai quali si può applicare la cessione del credito non sono solo quelli incentivati con il Superbonus al 110%, ma tutti quelli elencati nell’articolo 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020): ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, lavori antisismici, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine ricarica veicoli elettrici.
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La cessione è parametrata alla spesa sostenuta. Nel caso da lei esposto di una ristrutturazione, sarà quindi pari al 50% del costo dei lavori fino a un tetto massimo di spesa di 96mila euro.
Le regole da applicarsi alle opzioni esercitate con prima cessione comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 sono quelle che prevedono un limite dopo la prima cessione cessione, con due successive cessioni ammesse soltanto verso soggetti vigilati. Inoltre, per le operazioni comunicate c’è anche il divieto di frazionamento.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz