Posso conoscere i riferimenti della normativa sulla non cumulabilità dei bonus in caso di eccedenza?
Le regole sulla cumulabilità e sull’impossibilità di recupero dell’eccedenza in detrazione sono separate. Per quanto riguarda la cumulabilità, il Legislatore ogni volta che introduce una detrazione ne stabilisce le regole specifiche. Per esempio, per quanto riguarda quelle edilizie a cui mi sembra lei faccia riferimento, i diversi bonus IRPEF non sono cumulabili se riferiti allo stesso intervento, mentre lo sono se riguardano lavori diversi. Quindi, nel caso in cui vengano eseguite opere che possono ricadere in diverse agevolazioni (ad esempio, il bonus ristrutturazioni e quello sulle riqualificazioni energetiche), il contribuente deve scegliere quale dei due applicare.
=> Superbonus 110%: cumulabilità con altri incentivi
Per quanto riguarda invece l’eccedenza di imposta, la regola è la stessa per tutti i bonus edilizi, è prevista dalla legge 449/1997, articolo 1 e riguarda le disposizioni tributarie applicabili alle agevolazioni edilizie. Stabilisce che lo sgravio si applichi all’imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare. Tutte le guide dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni edilizie esplicitano che le eccedenze non si possono utilizzare.
La regola si coordina con quelle sulla cumulabilità delle agevolazioni, nel senso che in tutti i casi in cui le detrazioni applicate superano l’imposta lorda non si può recuperare l’eccedenza.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz