Alla luce della circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre, che ha chiarito il concetto di “accesso autonomo dall’esterno” (pagina 17), in caso di quadrifamiliare con le due unità immobiliari del piano terra aventi accesso autonomo e indipendente da due terrazzi che si affacciano sulla corte comune e di altre due unità del piano primo con ingresso da un vano scale comune e le due porte di accesso ai rispettivi appartamenti al termine delle scale comuni, anche queste due u.i. al piano primo sono da ritenersi con accesso autonomo dall’esterno?
In base a quel che scrive, ai fini dell’Ecobonus al 110% non mi pare che le due unità immobiliari del primo piano abbiano le caratteristiche per essere considerate indipendenti, perché l’accesso comporta una scala comune. In pratica, bisogna entrare in un edificio e percorrere una scala condivisa prima di arrivare alle due unità abitazioni in questione.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30/2020 a cui lei fa riferimento, ha chiarito ( in seguito alle precisazioni contenute nel Decreto Agosto, art. 51, 3-quater) che l’accesso, per essere considerato autonomo, debba essere indipendente e non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso, consentendo l’ingresso direttamente dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Pertanto, per avere accesso al Superbonus, si possono considerare soltanto i lavori effettuati sulle due unità del piano terra, che si possono considerare indipendenti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz