Dopo aver preso visione dei riparti con l’indicazione degli “Importi teoricamente fruibili”, non sono riuscito a capire come si calcolerà il credito di imposta spettante sugli investimenti. Esempio: Alfa Srl ha fatto richiesta per investimenti su “stampa” per €100.000,00 (che con bonus al 50% maturano un credito pari a €50.000,00). Considerando che, per carenza di fondi, gli importi spettanti sono stati ridotti e ripartiti tra i richiedenti, e che per la pubblicità su stampa il riparto è stato ricalcolato in misura del 14,8% sull’importo richiesto (14,8% di €50.000,00 = €7400,00 di importo teoricamente fruibile), per maturare il credito massimo quanto dovrà spendere: 14.800,00€ per un agevolazione in misura del 50% oppure €100.000,00 su cui prenderà il 14,8%?
La percentuale di riparto si applica al bonus pubblicità teoricamente spettante in base al calcolo previsto della norma. Quindi, nel caso, avrebbe diritto a 7mila 400 euro, ovvero il 14,8% di 50mila. La normativa di riferimento, l’articolo 4 del Dpcm 90/2018, in base al quale:
nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.
Applicando questa regola, bisogna moltiplicare la percentuale di riparto al credito teoricamente spettante in base alla regole generale. In altri termini, non cambia la percentuale di credito di imposta spettante, ma si applica il quoziente di riparto al credito originariamente calcolato.
Ricordiamo che, come da lei correttamente evidenziato, nel 2020 il credito d’imposta originario si calcola nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz