Non avendo il requisito sulla perdita di fatturato tra aprile 2019 e 2020 ma l’attività inserita tra i codici Ateco ammessi, ho comunque diritto ad avere il bonus a fondo perduto?
Il requisito di fatturato resta necessario, a meno che lei non abbia aperto l’attività dopo il primo gennaio 2019.
Il testo del decreto Ristori bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre (e in vigore dallo stesso giorno), chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto legge 137/2020. Il citato comma 3, prevede che per avere diritto all’indennizzo:
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
In parole semplici, resta la stessa regole prevista dal primo decreto Ristori.
Il requisito che è stato eliminato, rispetto agli indennizzi della primavera scorsa, è il tetto di fatturato 2019 di 5 milioni di euro (che non è più necessario).
L’unico caso in cui non vale nemmeno il requisito della differenza sui ricavi di aprile, è quello in cui l’attività sia stata aperta successivamente al primo gennaio 2019.
Quindi, per essere chiari, se lei rientra nei nuovi codici ATECO ammessi al ristoro, ma non ha perso almeno un terzo del fatturato nell’aprile 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019, non ha diritto all’indennizzo a fondo perduto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz