Vi chiedo se in assemblea ordinaria o straordinaria convocata per deliberare il bonus 110 si deve considerare quanto segue. Prima fase: la maggioranza degli intervenuti all’assemblea con eventuali loro deleghe e quindi una maggioranza calcolata solo per il numero di persone presenti favorevoli e non per millesimi; Seconda fase: la maggioranza se c’è deve almeno rappresentare 1/3 del valore dell’edificio ossia almeno 300 millesimi e e quindi le suddette condizioni devono sussistere.
La disposizione prevista dall’articolo 119 del decreto Agosto, come modificato dalle legge di conversione, interviene in modo specifico sul numero legale necessario in condominio per approvare gli interventi di riqualificazione energetica o antisismici ammessi all’Ecobonus 110%, oppure l’adesione alle ipotesi alternative di cessione del credito o sconto in fattura (che possono riguardare un numero più ampio di interventi, e che sono regolamentate dall’articolo 121 della stessa norma, il dl 104/2020).
La regola che va rispettata è la seguente: il provvedimento è approvato se c’è il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e almeno un terzo dei millesimi dell’edificio. Devono sussistere entrambe le condizioni. Quindi, se la delibera è votata dalla maggioranza dei presenti, che però non raggiungono un terzo dei millesimi, non è approvata. Viceversa, se sono favorevoli più di un terzo dei millesimi, che però non rappresentano la maggioranza dei presenti, la delibera non è approvata.
=> Ecobonus per singole unità in condominio: requisiti, approvazione e lavori ammessi
Attenzione: si contano anche le deleghe, nel senso che i condomini che hanno consegnato una regolare delega vengono considerati presenti a tutti gli effetti.
Le normali regole sulla validità dell’assemblea (quindi, numero minimo necessario in prima e seconda convocazione), non vengono invece modificate.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz