L’acquisto nel 2020 di un box pertinenziale nuovo, rientra nel punto b) del comma 1 dell’art 16bis del TUIR, dando diritto alla cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante prevista dal Dl Rilancio? O tale intervento è tra quelli richiamati dal punto d) del del comma 1 dell’art 16bis del TUIR e quindi non rientra nell’ambito di applicazione per la cessione del credito d’imposta, delimitato dal comma 2 dell’art. 121, al punto 1)?
La cessione del creduto o lo sconto in fattura sono previste (nel caso delle ristrutturazioni edilizie) per gli interventi ricompresi nell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986). Fra questi non sono previsti l’acquisto o la realizzazione del box auto, che è sì agevolabile come ristrutturazione edilizia (al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro), ma in base alla lettera d) dello stesso articolo 16-bis sopra citato.
=> Cessione credito su ristrutturazioni al 50%
In altri termini, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 – bis del Tuir prevede che la detrazione l 50% si applichi anche a spese per «realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune». Mi sembra che sia questo il riferimento legislativo in base al quale lei ha diritto alla detrazione. E, come detto, non è compreso fra quelli che prevedono anche il diritto alla cessione del credito.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz