Superbonus: requisiti per villetta a schiera

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Novembre 2021
Aggiornato 16 Settembre 2022 13:52

Paolo chiede:

Abito in villetta a schiera con ingresso indipendente, cointestata con mia moglie, ubicata in una strada privata. Posso usufruire del Superbonus 110% indipendentemente dalle altre abitazioni o si deve considerare il contesto di 10 villette come un condominio? Il calcolo della superficie minima del 25% su cui applicare il cappotto termico è limitato alla mia proprietà o va esteso alle superfici delle altre abitazioni?

Prima di tutto una premessa: la nuova Manovra economica ha previsto la proroga del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2022 per unità immobiliari unifamiliari e plurifamiliari soltanto se si tratta di abitazioni principali (prima casa) e solo con ISEE fino a 25mila euro. Per i condomini e case popolari (IACP), c’è invece la proroga a tutto il 2023. Pertanto, è necessario capire se nel suo caso si tratti di un condominio oppure di casa indipendente.

Le villette a schiera con ingresso indipendente sono infatti ammesse all’utilizzo del Superbonus al 110% anche se l’edificio si trova all’interno di un condominio (articolo 119 dl 34/2020). La circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate 24/2020 specifica infatti che «il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale».

Per essere chiari, nel caso di villette a schiera costituite in condominio c’è sempre il diritto all’agevolazione, fino al 2023. Superbonus anche per unità immobiliari indipendenti con determinate caratteristiche (ad esempio, l’accesso autonomo dall’esterno), con le nuove regole sopra esposte per quanto concerne l’ultimo semestre del 2022.

=> Superbonus 110% per villette a schiera

Per quanto riguarda la seconda domanda, relativa alla superficie su cui calcolare il 25%, direi che si riferisce all’edificio, e non al condominio. La formulazione della norma (lettera a, comma 1, dell’articolo 119 sopra citato) prevede che il Superbonus si applichi a:

“interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.

In questo caso si riferisce all’edificio, non al condominio. Faccia per sicurezza anche altre verifiche, ma direi che in considerazione della formulazione rileva la superficie della singola villetta.

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