Mi dicono che un recente chiarimento dell’Agenzia Entrate indica l’impossibilità per edifici condominiali residenziali con maggioranza di unità immobiliari con destinazione uffici e/o terziario di poter accedere alle detrazioni 110%. Mi potete indicare da quale chiarimento emerge?
La limitazione per il Superbonus al 110% di cui lei parla è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n.24/2020.
Nel capitolo dedicato all’ambito oggettivo di applicazione della norma, il Fisco introduce la limitazione a cui lei si riferisce, relativa al fatto che gli edifici condominiali debbano essere residenziali.
=> Superbonus per condominio a destinazione mista
In realtà, sembra essere un’interpretazione delle Entrate restrittiva rispetto alla norma primaria, che non prevede invece questa caratteristica. Il comma 9 dell’articolo 119 del dl 34/2020 si limita a prevedere, fra le tipologie di immobili ammessi ad Ecobonus 110, i condomìni.
La circolare delle Entrate, invece, indica che il condominio debba essere residenziale. E ripropone una regola che in realtà, in base alle precedenti normative, riguardava i lavori di ristrutturazione edilizia, ma non quelli di efficienza energetica.
=> Ecobonus condominio: ripartizione in millesimi?
In ogni caso, in base a questa regola, se almeno il 50% delle unità immobiliari sono residenziali, tutti possono applicare la detrazione sui lavori effettuati sulle parti comuni. Se invece la quota di residenziale dell’edificio è inferiore al 50%, possono applicare l’agevolazione solo i titolari delle unità immobiliari destinate ad abitazione.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz