Un condominio affida l’esecuzione dei lavori ad una ditta specializzata per la realizzazione del cappotto termico e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Poichè tutti i condomini hanno deciso di cedere l’intero credito della detrazione d’imposta al fornitore, quest’ultimo ha comunque l’obbligo di emissione della fattura. Ma emessa nei confronti del Condominio o di ciascun condomino per la quota a lui imputabile in base alle tabelle millesimali?
Deve essere comunque effettuato il pagamento della fattura con bonifico o è sufficiente che a fronte della fattura emessa ci sia solo la redazione di un apposito atto di cessione del credito?
Nel caso descritto il referente è il condominio – la legge (articolo 119 dl 34/2020) prevede esplicitamente che sia fra i soggetti ammessi all’Ecobonus al 110% – al quale le imprese che eseguono i lavori presenteranno la fattura, che dovrà contenere l’indicazione specifica della cessione del credito, in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020.
La ripartizione delle spese rispetto ai millesimi spetterebbe poi all’amministratore, ma in questo caso è un passaggio superato dal fatto che tutti i condomini hanno approvato la cessione del credito.
=> Cessione credito con Ecobonus 2020: come funziona
L’esercizio dell’opzione di cessione integrale del bonus fiscale comporta il fatto che non ci sia bisogno di pagare la fattura, perché l’intera spesa viene ceduta al fornitore, che avrà diritto a un corrispondente credito d’imposta, con il vantaggio di applicare un’agevolazione al 110% sul prezzo esposto in fattura, guadagnando in pratica il 10%.
L’opzione è pensata proprio per consentire l’esecuzione dei lavori anche a fronte di una mancanza di liquidità, facendo leva sull’agevolazione fiscale.
Per applicare lo sconto in fattura o esercitare l’opzione di cessione del credito, bisogna anche inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello. L’invio è consentito a partire dal 15 ottobre. A regime, la comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Nel vostro caso, trattandosi di interventi che rientrano nel Superbonus 110, ricompresi nell’articolo 119 del dl 34/2020, la comunicazione va inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per altri interventi di ristrutturazione che danno diritto allo sconto in fattura, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è invita dall’amministratore di condominio.
Trova tutti i dettagli sull’esercizio dell’opzione nel provvedimento Agenzia Entrate dello scorso 8 agosto 2020.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz