Si presentano numerosi casi in cui i i committenti hanno già in essere agevolazioni fiscali per efficientamento energetico o ristrutturazioni (50% e/o 65%), per esempio per generatori di calore a condensazione che ormai hanno 5 anni o più. Dal punto di vista tecnico pertanto sarebbe giustificata la sostituzione con generatori più efficienti (magari pompe di calore), ovviamente abbinati ad interventi che nel loro complesso portino al salto di due classi. Come si può rientrare nel 110%?
Non ci sono esclusioni dall’agevolazione per coloro che avevano già effettuato precedenti lavori di efficienza energetica agevolati. Se si eseguono nuovi interventi ammessi all’Ecobonus, rispettando i requisiti previsti dalla norma, si può applicare la nuova agevolazione, continuando a fruire contemporaneamente delle detrazioni già in essere.
=> Ecobonus 110%: elenco lavori trainanti e ammessi al Superbonus
Tenga presente che l’Ecobonus al 110% si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
L’intervento di sostituzione impianto di climatizzazione con uno a pompe di calore rientra fra quelli ammessi al Superbonus nei seguenti casi:
- intervento sulle parti comuni degli edifici
- intervento su edifici unifamiliari
- intervento sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari.
Ulteriori requisiti tecnici sono dettagliati nel decreto attuativo del MiSE dello scorso 8 agosto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz