Se una villetta a schiera ha entrata indipendente dal giardino ad uso esclusivo chiuso da un cancello, che si raggiunge accedendo da un vialetto comune può accedere al Superbonus 110% visto che la Circolare Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto 2020 indica tra i requisiti al punto 2:
“la presenza inoltre di un accesso autonomo non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone che consenta l’accesso dalla strada o cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
La definizione a cui lei fa riferimento si riferisce proprio al caso delle villette a schiera, chiarendo che si tratta di edifici ammessi all’Ecobonus, l’ingresso autonomo non è l’unico criterio. Sempre in base alla Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che lei cita, un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Ci vuole anche, come lei giustamente rileva, un accesso autonomo dall’esterno, indipendente e non comune ad altre unità immobiliari. L’accesso può affacciarsi sulla strada, oppure «da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Lei scrive che la sua villetta ha un accesso su giardino di proprietà esclusiva, al quale si accede da un vialetto comune. Mi pare che di conseguenza possieda senz’altro il requisito.
Il fisco prosegue spiegando che queste unità immobiliari (funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari), vanno individuate «verificando la contestuale sussistenza del requisito dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio».
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz