Nel caso di incapienza da parte del comproprietario che ha effettuato il bonifico e a cui è stata intestata la fattura, la detrazione fiscale può essere utilizzata in tutto o in proporzione dall’altro comproprietario?
Il comproprietario può utilizzare l’agevolazione anche se non è intestatario unico della fattura purché abbia effettivamente sostenuto le spese, indicandolo comunque in fattura. In altri termini, per utilizzare il bonus ristrutturazione bisogna effettivamente aver pagato per i lavori, con indicazione specifica in fattura.
Lo spiega la Guida alle Ristrutturazione edilizie dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di due comproprietari di un immobile:
se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Quindi, se in fattura è indicata la spesa da lei sostenuta, lei ha diritto alla relativa percentuale di detrazione.
=> Bonus lavori in caso di incapienza
In ogni caso, c’è la possibilità di utilizzare l’agevolazione se non si può applicare la detrazione, ad esempio per incapienza o insufficienza dell’imposta. Ci sono le due ben note alternative: lo sconto applicato direttamente dal fornitore oppure la cessione del credito (ad esempio, a un banca). In deroga alle normali norme, queste due possibilità sono state previste, limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021, dall’articolo 121 del dl Rilancio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz