Visto di conformità Ecobonus: tempistiche di rilascio

Risposta di Barbara Weisz

27 Agosto 2020 11:47

Aldo chiede:

Il Visto di conformità fiscale per accedere all’ecobonus 110% va emesso prima dell’inizio dei lavori (per verificare la regolarità dei documenti contabili di chi cede il credito) o può essere emesso alle fine dei lavori con le scadenze previste dall’Agenzia delle Entrate?

Ritengo che il visto di conformità vada richiesto a fine lavori, perché fra le altre cose deve certificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato tutte le asseverazioni (a cura dei tecnici abilitati) e le attestazioni (a cura dei professionisti incaricati della progettazione strutturale) necessarie per accedere al Superbonus 110% (requisiti tecnici e congruità delle spese sostenute) e che il contribuente è tenuto ad allegare alle richieste di detrazione o di opzione alternativa.

Lo specifica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, che contiene anche le misure attuative relative all’esercizio dell’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura, prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Nella parte relativa ai requisiti, viene richiesto il visto di conformità sulla effettiva presenza nella richiesta della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 241/1997.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità – si legge nel provvedimento -, verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni» richiesta dalla norma, «e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto  34/2020.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Quindi,  anche il visto di conformità dovrà attendere o la fine dei lavori o gli stati di avanzamento.

N.B. L’esercizio delle opzioni alternative  alla detrazione (cessione del credito o sconto in fattura) deve essere effettuato in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3, articolo 3 del regolamento di cui al Dpr 322/98 (ad esempio i Consulenti del Lavoro).

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Risposta di Barbara Weisz