Ho necessità di fare dei lavori di ristrutturazione di un locale accatastato A10 (ufficio) nel quale non si esercita nessuna attività produttiva. Il locale è un seminterrato e si trova in un condominio residenziale. Vorrei sapere se posso beneficiare delle agevolazioni fiscali.
I lavori di ristrutturazione edilizia sono agevolati (con aliquota al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro) solo se sono abitazioni.
Il cosiddetto bonus ristrutturazione si applica solo alle unità immobiliari ad uso abitativo, che quindi appartengono al gruppo catastale A, con l’esclusione della categoria A/10, che sono appunto gli uffici.
Il fatto che nell’ufficio venga esercitata o meno un’attività produttiva non rileva. L’applicabilità della detrazione fiscale dipende dalla categoria catastale, che come detto esclude le tipologie di immobili produttivi o d’impresa. Un utile riferimento per tutte le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie è la Guida dell’Agenzia delle Entrate in materia.
Se effettua invece lavori di riqualificazione energetica può utilizzare la detrazione al 65%, con tetti di spesa differenziati a seconda della tipologia di intervento, prevista dall’articolo 14 del dl 63/2013. Questa agevolazione si applica non solo alle unità immobiliari abitative ma anche a uffici, negozi, e immobili d’impresa. Anche in questo caso è disponibile la relativa Guida delle Entrate sugli interventi di risparmio energetico agevolati.
Infine, le segnalo che gli interventi riconducibili al Superbonus 110% sono agevolabili anche per gli immobili ad uso non abitativo (immobili strumentali, merce o patrimonio). In particolare, Ecobonus e Sismabonus spettano anche ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile (cfr.: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 34/E 2020).
=> Ecobonus al 110%: in condominio per imprese e autonomi
Un altro caso ammesso è quello dell’ufficio che si trovi in un condominio che effettua nel suo complesso lavori agevolati con Econbonus 110%: in questo caso (e solo in questo caso), anche l’immobile ad uso non abitativo può fruire dell’agevolazione fiscale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz