L’art. 46 quater D.L. 50 del 2017 (incentivi per l’acquisto di case antisismiche da impresa edile) consente all’acquirente di usufruire di una detrazione fiscale, sisma bonus, fino a 96000 euro per unità immobiliare. Se abitazione e box costituiscono due distinte unità immobiliari, oltre al bonus acquisto casa posso usufruire anche della stessa detrazione per acquisto box (spetta la doppia detrazione)? Al 110%? In caso contrario, unitamente al sisma bonus casa spetta comunque la detrazione al 50% per acquisto box da impresa art. 16-bis del TUIR (pag. 268-270 circ. AdE n. 19/E del 08 luglio 2020)?
Direi che lei può utilizzare il sisma bonus per entrambe le unità immobiliari. E’ importante che l’immobile e il box siano effettivamente due distinte unità immobiliari. Se, per esempio, il box è una pertinenza dell’appartamento, il discorso cambia, e l’agevolazione si può applicare solo fino a un totale di spesa di 96mila euro.
Ma ripeto, se invece si tratta di due distinte unità immobiliari, lei può utilizzare il sisma bonus per entrambe.
La legge, ovvero l’articolo 46 – quater del dl 50% 2017, non prevede un limite al numero delle unità immobiliari a cui un singolo proprietario può applicare il sisma bonus.
Molto in breve, il sisma bonus si applica agli immobili di cui la società costruttrice riduce il rischio sismico, mediante interventi di demolizione e ricostruzione, e poi vende entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. E’ pari al 75 oppure 85% a seconda che i lavori comportino un miglioramento di una o due livelli di rischio sismico, fino a un tetto di 96mila euro.
In ogni caso, se non fosse applicabile il siam bonus, lei potrebbe senz’altro utilizzare la normale detrazione per i lavori di ristrutturazione, pari al 50%, sempre fino a un tetto di 96mila euro.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz