Se in Assemblea Condominiale io fossi dissenziente e la maggioranza approvasse la delibera per l’esecuzione dei lavori, io dovrei pagare anticipatamente la mia quota parte? E se a lavori eseguiti i restanti condomini non avessero diritto all’Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate richiederebbe anche ha me la restituzione del Bonus?
Per approvare i lavori in condominio con diritto all’Ecobonus 110, ci vuole l’approvazione dell’assemblea a maggioranza semplice, a patto che i voti rappresentino almeno un terzo dell’edificio. L’articolo 119, comma 9 bis, del dl 34/2020, come modificato dal Decreto Agosto, prevede infatti che le deliberazioni dell’assemblea condominiale aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili al 110% siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Nel caso in cui l’assemblea approvi i lavori con le regole sopra esposte, ogni condomino è tenuto a partecipare economicamente all’esecuzione dei lavori.
=> Ecobonus condominio: ripartizione in millesimi?
Per quanto riguarda la seconda domanda, tengo a precisare che l’Agenzia delle Entrate interviene esclusivamente nel momento in cui si richiede la detrazione. Certo, nel caso in cui rilevi una indebita fruizione, il Fisco provvede al recupero delle detrazioni eventualmente già utilizzate non spettanti. Ma nel caso dei lavori condominiali, non rileva il diritto dei singoli condomini ma appunto quello del condominio. Quindi non mi pare che si possa verificare l’ipotesi da lei descritta.
Se invece si riferisce all’impossibilità di altri condomini di applicare la detrazione, ad esempio per insufficienza dell’imposta lorda, non si preoccupi: in questo caso lei non ne risponde in alcun modo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz