La società di mio marito ha inoltrato istanza per il Fondo perduto all’Agenzia delle Entrate e poi, il 25 giugno, istanza di rinuncia. Il 29 giugno ha trovato accreditato il contributo e stiamo cercando di restituirlo tramite F24 Elide (sul sito dell’A.E.) e tramite Banca ma ci segnala che il codice tributo 8077 è inesistente.
Un’altra spiegazione considerato che il contributo è stato accreditato prima che arrivasse la seconda ricevuta: secondo voi dobbiamo versare comunque sanzione e interessi? In che misura?
Nel caso di restituzione spontanea del contributo a fondo perduto, si pagano interessi e sanzioni in forma ridotta, applicando l’istituto del ravvedimento operoso.
La procedura eseguita sembra corretta, in base alle istruzioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate: si ricorre al modello F24 ELIDE, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti, dettagliati nella risoluzione 37/2020.
Il codice tributo 8077 riguarda la restituzione del capitale, poi ci sono altri due codici relativi a restituzione interessi e sanzione.
- 8077 “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- 8078 “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- 8079 “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
L’istituzione dei codici tributo è del 26 giugno, è possibile che i sistemi non li abbiano ancora recepiti.
Per quanto riguarda interessi e sanzioni si applica il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del dlgs 472/1997. L’indicazione è contenuta, fra le altre cose, nella guida dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, essendo il ravvedimento avvenuto entro i 30 giorni, mi pare si possano ridurre sanzioni e interessi di un decimo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz