Possiedo due appartamenti in condomini diversi (seconde case): posso usufruire dell’ecobonus 110% su entrambi? Il tetto massimo si cumula tra i due immobili oppure è riferito a ciascuno separatamente?
Lei può utilizzare la nuova detrazione IRPEF al 110% su entrambi gli appartamenti, il tetto massimo di spesa si calcola in relazione a ogni singola unità immobiliare. Questo, a condizione che si tratti di abitazioni (non di immobili adibiti all’attività di impresa) e che la persona fisica che utilizza il bonus fiscale per lavori di efficientamento energetico agisca al di fuori dell’attività di impresa.
In altri termini, non ci sono limitazioni relative alla possibilità di utilizzare l’ecobonus soltanto per la prima casa, con l’eccezione degli edifici unifamiliari (è l’unico caso in cui l’agevolazione si applica solo per l’abitazione principale).
Il riferimento è l’articolo 119 del dl 34/2020 (Decreto Rilancio). Il comma 9, lettera b, prevede che l’agevolazione possa essere utilizzata per gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Il comma 10 dispone l’esclusione «per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».
=> Come funziona l'Ecobonus: domanda e accesso
Quindi, se come mi pare di capire le intende fare dei lavori come persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa, e i due appartamenti non sono edifici unifamiliari, lei può applicare l’agevolazione al 110%.
Per quanto riguarda i tetti di spesa, si calcolano in relazione ai singoli interventi sulle diverse unità immobiliari: quindi il tetto massimo non si calcola cumulativamente sui due immobili, ma a ogni singola unità immobiliare.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz