La mia banca ad oggi non procede con la sospensione dei mutui (misura Fondo Gasparrini) come previsto dal decreto legge n9/2020, perché dice che non esiste un decreto attuativo. Vi risulta possibile?
Il decreto attuativo del ministero dell’Economia è in vigore e le banche stanno regolarmente procedendo alla sospensione dei mutui prevista dal Cura Italia.
Anzi, in base alle comunicazione dello stesso ministero, nelle prime due settimane (quindi allo scorso 3 aprile) sono state presentate oltre 660mila domande, per un totale di 75 miliardi di euro di finanziamenti residui interessati dalle moratorie sui prestiti.
La norma che prevede la moratoria mutui prima casa è contenuta nell’articolo 54 del Cura Italia (dl 18/2020), estende la misura a lavoratori autonomi e liberi professionisti, semplificando anche le procedure (per esempio, fino al 17 dicembre 2020 non è necessario presentare l’ISEE).
=> Mutuo casa sospeso: requisiti di accesso al Fondo e domanda
Il precedente decreto 9/2020 aveva già introdotto modifiche sulla moratoria mutui prima casa, in questo caso strutturali, allargando la platea a casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Per richiedere la sospensione della rata del mutuo prima casa basta compilare il modello di domanda (disponibile anche sui siti del Dipartimento del Tesoro, di Consap e di ABI): si può fare anche direttamente online e inviarlo secondo le modalità indicate dalla banca, che di fatto non necessita di nessun ulteriore decreto attuativo.
=> Scarica e compila il modello di domanda
Probabilmente la sua banca sta ancora predisponendo le procedure telematiche per semplificare e gestire le richieste di sospensione. Si tratta dunque di un ritardo del suo istituto di credito, che tuttavia dovrebbe garantirle di poter fruire dell’agevolazione, già in vigore e dunque operativa.
Il decreto attuativo dell’Economia è pubblicato sulla Gazzetta del 28 marzo.
Fra le altre cose, dispone condizioni migliorative rispetto al testo delle norme primarie, prevedendo che fino al prossimo 17 dicembre non rilevino precedenti sospensioni eventualmente concesse per il calcolo dei 18 mesi (che è il periodo massimo di proroga), a condizione che l’ammortamento sia ripreso da almeno tre mesi.
Segnaliamo che per le imprese, la moratoria sui mutui aziendali è attiva dai primi di marzo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz