Nel decreto Cura Italia è prevista la possibilità di cessione di crediti deteriorati e trasformazione in credito di imposta. E’ possibile utilizzare questo anche portare in detrazione imposte pagate per emissioni di fatture a clienti debitori in corso di procedure fallimentari? E’ possibile compensare l’IVA già versata per queste fatture con debiti nei confronti della agenzia sia attuali che versamenti futuri?
La discriminante è il momento in cui è avvenuta la cessione del credito.
Il riferimento è l’articolo 55 del decreto Cura Italia, in base al quale un’impresa che cede a titolo oneroso crediti deteriorati può trasformare in credito d’imposta le tasse già pagate in relazione a queste due componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile al momento della cessione,
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Non credo che sia possibile compensare l’IVA con altre imposte diverse, o altre tipologie di debiti con il Fisco, relativi a periodo diversi.
La norma sopra citata prevede la compensazione in base alle seguenti leggi: articolo 17 del decreto legislativo 141/1997 (compensazioni possibili nei confronti dei medesimi soggetti in relazione allo stesso periodo d’imposta), articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (rimborsi in dichiarazione dei redditi o in relazione a gruppi societari).
Per una consulenza in materia, in ultima analisi, è necessario rivolgersi ad uno specialista della materia, noi possiamo soltanto fornirle un primo orientamento.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz