Da regime ordinario a forfettario: fatture a cavallo d’anno

Risposta di Anna Fabi

31 Dicembre 2024 08:51

Mario chiede:

Nel caso di prestazione erogata a fine anno in regime ordinario ma pagata a gennaio, quando maturerò i requisiti per rientrare nel forfettario potrò emettere fattura al momento dell’incasso?

Per la vendita di un servizio, la fattura può essere emessa al momento dell’incasso e in questo caso la procedura da lei prospettata è dunque corretta. Quindi, se nel nuovo anno passa al regime forfettario, potrà emettere la fattura di conseguenza (controlli naturalmente di avere tutti i requisiti previsti).

Quando invece l’operazione consiste nella vendita di un bene materiale, il discorso è più complesso, nel senso che la fattura deve essere emessa nel momento in cui il bene viene effettivamente ceduto o spedito.

=> Da regime forfettario a ordinario: regole di fatturazione

La regola generale è la seguente: nel regime forfettario la determinazione del reddito imponibile avviene secondo il principio di cassa, ossia considerando i compensi effettivamente incassati nel periodo d’imposta.  Se una prestazione viene eseguita a fine anno in regime ordinario ma il pagamento avviene a gennaio dell’anno successivo, e in tale anno si soddisfano i requisiti per aderire al regime forfettario, la fattura dovrebbe essere emessa al momento dell’incasso, ossia nel nuovo anno.

Requisiti di accesso e permanenza nel Forfettario

I ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente non devono superare i 100.000 euro. Non possono aderire al regime forfettario:

  • coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • i titolari di controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente collegate a quelle esercitate nel regime forfettario;
  • i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro annui nel 2024 e 35mila euro dal 2025 (ad eccezione del caso di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno precedente).

Non possono accedere i soggetti che hanno applicato aliquote ordinarie e superato la soglia di ricavi o compensi prevista per l’anno precedente.

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Risposta di Anna Fabi