Lavoro in un’impresa agricola che oltre ai propri vende al mercato anche prodotti altrui. Il commercialista dice che nel mio caso serve la cassa telematica. Posso invece emettere e conservare scontrini non fiscali della bilancia per poi, entro 12 giorni, effettuare l’invio telematico dei corrispettivi utilizzando la procedura web delle Entrate? Si può fare cumulativamente?
In effetti, mi pare corretta l’interpretazione del commercialista. La procedura web è pensata per coloro che, pur avendo l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi dal primo gennaio 2020, emettono un numero limitato di scontrini.
Mi pare invece di capire che la sua attività di vendita al dettaglio sia abbastanza ampia, di conseguenza le serve un registratore di cassa telematico.
Il termine dei 12 giorni dall’operazione è applicabile, così come la possibilità di invio cumulativo dei file relativi alle operazioni di un’intera giornata, che però contengono ogni singola operazione. Anche per questo è preferibile il ricorso alla cassa telematica, che automatizza la composizione del documento commerciale (scontrino elettronico).
Trova tutte le indicazioni nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019. Un utile strumento di consultazione è anche la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’invio di corrispettivi telematici.
Confermo infine che lei non è fra i soggetti esonerati dai nuovi obblighi di scontrino digitale, proprio perché vende prodotti altrui. Lo prevede il decreto 16 maggio 2019 del Ministero delle Finanze, che fra i soggetti esonerati dai nuovi obbligo di conservazione dei corrispettivi include i venditori di prodotti agricoli, ma solo nel caso in cui commercializzino solo i propri prodotti. Se invece l’attività commerciale si estende anche a prodotti di altre imprese agricole, il discorso cambia.
=> Scontrino elettronico: categorie senza obbligo
Provi in ogni caso a consultare le associazioni di categoria, che sicuramente sapranno fornirle eventuali elementi ulteriori (nel caso ci siano altre regole applicabili al suo caso), piuttosto che la conferma dei quanto appena scritto.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz