Vendo oggetti online in regime forfettario, esente da scontrino fiscale come previsto nell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. Lo sono anche dallo scontrino elettronico?
I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di invio telematico giornaliero: in altri termini, lei non ha alcun dovere di emettere scontrino digitale.
Lo sottolinea fra l’altro un interpello dell’Agenzia delle Entrate (198/2019), chiarendo che restano solo gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi e di emissione della fattura su richiesta del cliente.
=> Trasmissione corrispettivi e ricevute fiscali
L’esenzione è prevista dal decreto del ministero dell’Economia del 10 maggio 2019, in base al quale l’obbligo non si applica
alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
E’ esattamente il caso da lei citato, quindi direi che senz’altro non ha obbligo di scontrino elettronico.
Il nuovo obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri (lo scontrino elettronico, appunto), è previsto dall’articolo 2, comma 1, del dlgs 127 del 2015, a partire dal primo gennaio 2020.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz