In relazione all’obbligo da gennaio 2020 di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per attività di artigiano in regime a forfait che effettua prestazioni a domicilio, all’articolo 22 1°c, numero 4 del DPR 633/72, si fa riferimento al commercio al minuto e alle attività assimilate proprio per far rientrare anche gli artigiani nel predetto obbligo.
Lei ha ragione. Sono ricomprese nell’obbligo di scontrino elettronico dal prossimo gennaio tutte le attività di commercio al minuto e assimilate. Il riferimento normativo è l’articolo 22 del DPR 633/1972, che al comma 1, numero 4, comprende
le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.
La norma che lei cita effettivamente inserisce le attività artigiane a domicilio fra quelle comprese nell’obbligo di scontrino elettronico. Nel dettaglio, in base all’articolo 17 del DL 119/2018, dal primo gennaio 2020 «memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri» tutti i soggetti “che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Fra questi, ci sono appunto le prestazioni rese nell’abitazione dei clienti dagli artigiani.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz